Lo “strano caso” dell’etichettatura dei prodotti israeliani è emblematico di come si muove la politica della UE: un doppio standard evidente quando si tratta di Israele.
Ricostruiremo la vicenda che ha portato il parlamento europeo a discriminare i prodotti provenienti da Giudea, Samaria e Golan, etichettandoli, rispetto ad altri prodotti originari da differenti territori contesi o realmente occupati.
La politica di discriminazione dei prodotti israeliani, da parte della UE, è iniziata a partire dal 2005 ed è culminata con la risoluzione 2015/2685 del parlamento europeo del 10 settembre 2015, con la quale si decideva di “etichettare” tutte le merci israeliane prodotte in Giudea, Samaria e Golan. Il punto di partenza di questa politica europea – che non ha nulla a che vedere con il diritto internazionale come vedremo in seguito – è stata l’istituzione di una lista, a fini doganali, che identificava i codici postali d’origine dei prodotti israeliani per poter identificare con estrema precisione da dove provenissero: da al di qua o da al di là dei “confini del ‘67” come la UE li identifica. Questa prassi non è mai stata resa pubblica prima del 2012, anno nel quale fu pubblicato un “avviso” agli importatori europei con il quale si indicava il regime fiscale da applicare alle merci provenienti da Israele oppure dai “territori occupati da Israele nel giugno del 67” come deciso dalla UE. E’ da sottolineare che questo trattamento non è mai stato applicato – e non è applicato – dalla UE in nessun altro caso di disputa territoriale o di occupazione. Basta citare i casi più eclatanti: la UE mantiene tariffe doganali agevolate per i prodotti ittici di provenienza dall’area del Sahara Occidentale occupato dal Marocco senza distinguere se essi provengano dal Marocco o dal Sahara Occidentale. La stessa cosa è valida nel caso dei prodotti provenienti dalla Turchia senza distinguerli da quelli provenienti dalla parte di Cipro occupata. Bisogna subito chiarire che nessuna norma del diritto internazionale prevede l’illegalità di attività economiche, commerciali o industriali nei territori contesi o occupati (con l’eccezione dello sfruttamento coatto della popolazione o l’esproprio di beni privati come ad esempio nel caso di Cipro nord) da parte della potenza occupante. Infatti, nessuna obiezione, oltre i casi già citati, è mai stata fatta ad imprese economiche francesi nella Saar durante l’occupazione francese, o nel caso di imprese USA a Berlino – occupata dagli americani fino al 1990 – o in Giappone. Questa “non regola” è applicata solamente a Israele senza che se ne conoscano le basi giuridiche.
Il passo successivo, da parte delle UE, nella discriminazione dei prodotti israeliani si è avuto nel luglio 2013, quando la Commissione Europea ha pubblicato gli “Orientamenti sull’ammissibilità delle entità israeliane e relative attività nei territori occupati da Israele da giugno 1967 alle sovvenzioni, ai premi e agli strumenti finanziari dell’UE a partire dal 2014”. Qui la solerte Commissione Europea ha superato se stessa, infatti, come specifica l’art. 2 del testo: “Per territori occupati da Israele da giugno 1967 si intendono le Alture del Golan, la Cisgiordania inclusa Gerusalemme est, e la Striscia di Gaza”. Per la Commissione Europea nel 2013 Israele occupava ancora Gaza nonostante dal 2005 avesse ritirato tutti i soldati, i civili e avesse passato tutte le competenze civili, amministrative e di sicurezza all’Autorità Nazionale Palestinese. Anche in questo caso non si capisce in base a quale principio la Commissione Europea consideri Gaza “occupata” da Israele. Ma questa non è la cosa peggiore presente nel testo per capirne la faziosità irrazionale. Un altro aspetto unico e discriminatorio, del testo delle Linee Guida, è determinato dall’individuazione dei soggetti oggetto delle misure restrittive applicate. Non è dato distinguere se tali soggetti siano solo quelli che hanno sede nei territori contesi (così come all’art. 9) o anche quelli che svolgano attività nei territori contesi (così come all’art. 12). In questo caso tutte le imprese agricole, industriali o finanziarie israeliane potrebbero virtualmente esser considerate illegali purché svolgano una qualsiasi attività nei territori di cui all’art. 2 del testo (sopra citato). Inoltre, mancando completamente dei requisiti legali per queste Linee Guida della Commissione Europea, si potrebbe arrivare al caso, davvero grottesco, di società israeliane che forniscono acqua, elettricità, gas o altro alla Striscia di Gaza (nella quale né Hamas né l’Autorità Nazionale Palestinese hanno mai provveduto a creare le infrastrutture minime) che potrebbero essere discriminate per fornire i servizi minimi ad una popolazione, considerata “occupata”.
E’ chiaro che la scelta di adottare tali “Orientamenti”, privi in un qualsivoglia elemento giuridico, ha una valenza politica di ampia portata poiché favorisce la pressione politica esclusivamente su Israele considerato dalla UE come l’unico soggetto non disposto ad arrivare ad un accordo di pace anche se è la controparte palestinese che ha sempre rifiutato ogni accordo proposto, fino a rifiutarsi di sedersi ad un tavolo per potare avanti le trattative, ormai gravate da precondizioni del tutto inaccettabili per Israele.
Come si evince chiaramente da quanto sopra esposto, l’etichettatura dei prodotti israeliani è solo l’ultimo capitolo di una politica discriminatoria della UE nei confronti di Israele che è partita almeno dal 2005. Entrando nel dettaglio della risoluzione 2015/2685 del parlamento europeo, si scoprono altre cose estremamente interessanti anche se poco note.
Una delle prime cose che balzano all’occhio nel leggere la Risoluzione 2685 dal titolo “The EU’s role in the Middle East peace process”, è che La UE ha già deciso quale deve essere la soluzione degli Accordi di Oslo (quella dei due Stati), quali ne devono essere i confini e le rispettive capitali. Ma oltre a ciò la UE si spinge, in numerosi articoli della risoluzione, a definire i territori materia di trattative, dagli Accordi di Oslo in avanti, come “territori palestinesi occupati”. Questa definizione non è fondata su alcun principio del diritto internazionale, ma è basta su mere considerazioni politiche.
A questo proposito, come per la decisione di etichettare i soli prodotti israeliani, è interessante studiare il lavoro di ricerca compiuto dal centro di ricerca Kohelet. In un suo lavoro capillare e ricco di fonti, Kohelet ha chiaramente evidenziato come la politica estera della Commissione Europea sia pesantemente influenzata dal think tank “European Council on Foreign Relations” (ECFR). Questo centro di ricerca privato ha pubblicato numerosi “studi” che sono diventati di fatto le linee guida della politica estera europea. E’ senza dubbio il caso del conflitto arabo-israeliano ma vale anche per i numerosi conflitti nel mondo e di approccio europeo verso i casi di “occupazione”.
Il minuzioso studio condotto da Kohelet ha evidenziato in modo inequivocabile come l’atteggiamento europeo nei confronti di Israele sia basato sulle relazioni del ECFR e sulla “sua visione” del conflitto nonché sulle sue “raccomandazioni” su come muoversi politicamente verso le due parti in causa. Leggendo vari report si scopre che le parole utilizzate dal ECFR diventano, poi, le parole utilizzate nei documenti ufficiali della UE. La politica – e le soluzioni proposte – dei documenti del ECFR sono entrate nei documenti e nelle proposte avanzate dalla UE nei confronti di Israele. Non da ultimoa quella di etichettare i prodotti israeliani.
La cosa più imbarazzante è che in tutti casi al mondo di reale occupazione o di contesa territoriale il centro ECFR non ha mai proposto la discriminazione delle attività economiche della potenza occupante o dello Stato che detiene il controllo di un’area contesa. Questo criterio è stato applicato esclusivamente nei confronti di Israele, come l’attenta e quasi maniacale mappatura delle imprese israeliane attive in Giudea, Samaria e Golan. Criterio che non ha uguali in nessun altro caso al mondo.
Inoltre, dalla analisi delle società finanziatrici del European Council on Foreign Relations, si scopre che tante di esse hanno forti interessi economici in molti dei territori occupati o contesi in giro per il mondo: Allianz SE, compagnia di assicurazioni tedesca, ha molte filiali nel Sahara Occidentale occupato dal Marocco, incluse le città di Boujdour, Dakhla e Laayoune. La banca spagnola Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA), detiene il controllo della banca Garanti BBVA con otto filiali e uffici in Cipro nord occupata dalla Turchia. La tedesca Bosch ha interessi in numerosi centri commerciali ciprioti mentre Bosch Car Services ne ha nel Western Sahara . Così come altri grandi donatori di ECFR sono Daimler AG e Banco Santander con numerosi interessi economici nelle stesse aree occupate.
Però l’ European Council on Foreign Relations non si è mai espressa per l’etichettatura di nessuna azienda europea operante nei territori occupati. Questo criterio è applicato esclusivamente ad Israele. E’ da sottolineare che anche banche come Norges Bank (Norvegia) e Danske Bank (Danimarca) che hanno voluto disinvestire partecipazioni in Israele per imprecisati “diritti umanitari violati” fanno affari a Cipro Nord e nel Sahara Occidentale. Chiaro esempio di doppio standard.
In considerazione del fatto che solo Israele ha subito questa “politica” europea, che non ha basi nel diritto internazionale, si può tranquillamente asserire che si tratta di una palese discriminazione basata su interessi politici e ideologici ma non giuridici.