L’annoso conflitto tra arabi ed israeliani è stato, nel corso degli anni, talmente deformato, travisato e distorto da mass media, politici e sedicenti esperti che anche il lessico comune ha subito una autentica alterazione. Si pensi ad esempio al comunissimo termine “insediamenti”.
Questo è il significato che ne riporta la Treccani: “In antropogeografia, termine generico con il quale si indicano tutte le possibili forme di abitazione umana, dal semplice riparo alla grande città moderna, che ne è l’espressione più complessa: i. temporaneo, utilizzato occasionalmente o temporaneamente, frequente presso i popoli raccoglitori, cacciatori o pastori nomadi; i. permanente, proprio dei popoli stabili, dediti all’agricoltura, a occupazioni industriali, ecc.; con riferimento alla distribuzione: i. sparso; i. accentrato rurale; i. accentrato urbano; o all’epoca storica: i. preistorico, i. magnogreco.”
Se al termine generico “insediamenti” ci aggiungiamo l’aggettivo “ebraici” si entra immediatamente in una sorta di “leggenda nera” che evoca sopraffazione, ingiustizia, colonialismo e persino apartheid. Ma prima di addentrarci nella questione specifica degli “insediamenti ebraici” proviamo a capire se queste “possibili forme di abitazione umana” come li definisce la Treccani, sono, o sono stati, degli ostacoli per raggiungere un accordo di pace tra nazioni o popolazioni in guerra e soprattutto come la comunità internazionale si è comportata davanti a questo “ostacolo”. Perché è così che sono definiti, nel caso del conflitto arabo-israeliano, dalla UE, dagli USA e dall’ONU. Questa visione delle cose ha avuto il suo suggello con la Risoluzione 2334 del Consiglio di Sicurezza del dicembre 2016.
Per prima cosa si cercherà di capire se gli “insediamenti” possono essere in contrasto con il diritto internazionale e come la comunità internazionale si è sempre comportata difronte a degli insediamenti in territori occupati, contesi o altrimenti disciplinati.
Per sgomberare ogni dubbio iniziale possiamo subito affermare che nel diritto internazionale non esiste il termine “insediamenti”, cioè non c’è un trattato o una convenzione internazionale che riporti questo termine. Di conseguenza non possono essere illegali. Cosa dice, invece, la consuetudine internazionale, come prova di una pratica generale accettata come diritto, che è l’altra fonte riconosciuta del diritto internazionale?
Vediamone sinteticamente solo i casi principali.
Insediamenti francesi nella regione della Saar durante l’occupazione francese: 1947 -1956. Non sono mai stati considerati illegali dalla comunità internazionale. Neanche il trasferimento di abitanti francesi è mai stato considerato illegale. Sia gli insediamenti che la popolazione residente non è mai stata considerata un ostacolo alle trattative di pace con la Germania. Mai è stata fatta alcuna richiesta di allontanamento della popolazione o abbattimento degli insediamenti.
Insediamenti americani a Berlino Ovest durante l’occupazione americana. Berlino Ovest è stata occupata dagli USA, insieme a Francia e Gran Bretagna, fino al 1990. Questi insediamenti non sono mai stati considerati illegali dalla comunità internazionale. Neanche il trasferimento di abitanti americani è mai stato considerato illegale. Sia gli insediamenti che la popolazione residente non è mai stata considerata un ostacolo alle trattative di pace con la Germania. Mai è stata fatta alcuna richiesta di allontanamento della popolazione o di abbattimento degli insediamenti.
Insediamenti vietnamiti in Cambogia. Parte della Cambogia è stata occupata dal Vietnam dal 1979 al 1989. Essi non sono mai stato considerati illegali dalla comunità internazionale. Neanche il trasferimento di abitanti vietnamiti è mai stato considerato illegale. Sia gli insediamenti che la popolazione residente non è mai stata considerata un ostacolo alle trattative di pace con la Cambogia. Mai è stata fatta alcuna richiesta di allontanamento della popolazione o abbattimento degli insediamenti.
Insediamenti indonesiani a Timor Est. L’Indonesia occupò Timor Est dal 1975 al 1999. Essi non sono mai considerati illegali dalla comunità internazionale. Neanche il trasferimento di abitanti indonesiani (giavanesi) è mai stato considerato illegale. Sia gli insediamenti che la popolazione residente non è mai stata considerata un ostacolo alle trattative di pace con Timor Est. Mai è stata fatta alcuna richiesta di allontanamento della popolazione o di abbattimento degli insediamenti.
Insediamenti marocchini nel Sahara Occidentale. Il Marocco occupa il Sahara Occidentale dal 1976. Essi non sono mai considerati illegali dalla comunità internazionale. Neanche il trasferimento di abitanti marocchini è mai stato considerato illegale. Sia gli insediamenti che la popolazione residente non è mai stata considerata un ostacolo alle trattative di pace con il Fronte del Polisario. Mai è stata fatta alcuna richiesta di allontanamento della popolazione o abbattimento degli insediamenti.
Insediamenti turchi sull’isola di Cipro. La Turchia occupa parte dell’isola di Cipro dal 1974. L’occupazione turca è considerata illegale. Però gli insediamenti non sono considerati illegali dalla comunità internazionale. Neanche il trasferimento di abitanti turchi è mai stato considerato illegale. Sia gli insediamenti che la popolazione residente non è mai stata considerata un ostacolo alle trattative di pace con Cipro. Mai è stata fatta alcuna richiesta di allontanamento della popolazione o abbattimento degli insediamenti. Anzi la UE ne finanzia regolarmente la costruzione tramite infrastrutture con un preciso piano economico: “The European aid for Turkish in North Cyprus”.
Insediamenti indiani in Kashmir. L’India occupa parte del Kashmir dal 1948. Questi insediamenti non sono mai considerati illegali dalla comunità internazionale. Neanche il trasferimento di abitanti indiani è mai stato considerato illegale. Sia gli insediamenti che la popolazione residente non è mai stata considerata un ostacolo alle trattative di pace con il Pakistan o i rappresentanti locali. Mai è stata fatta alcuna richiesta di allontanamento della popolazione o abbattimento degli insediamenti.
Insediamenti russi in Crimea. La Russia occupa la Crimea dal 2014. L’occupazione russa è considerata illegale. Però gli insediamenti non sono considerati illegali dalla comunità internazionale. Neanche il trasferimento di abitanti russi è mai stato considerato illegale. Sia gli insediamenti che la popolazione residente non è mai stata considerata un ostacolo alle eventuali trattative di pace con l’Ucraina. Mai è stata fatta alcuna richiesta di allontanamento della popolazione o abbattimento degli insediamenti.
Insediamenti cinesi in Tibet. La Cina invade il Tibet nel 1950 e lo annette. L’annessione non è mai stata considerata illegale. Gli insediamenti non sono considerati illegali. Neanche il trasferimento degli abitanti cinesi è mai stato considerato illegale. Mai è stata fatta alcuna richiesta di allontanamento della popolazione o abbattimento degli insediamenti.
Insediamenti spagnoli a Ceuta e Melilla. Queste due enclave spagnole in Africa sono residui del colonialismo spagnolo. Questi territori sono rivendicati dal Marocco. Gli insediamenti non sono considerati illegali. Neanche il trasferimento degli abitanti spagnoli è mai stato considerato illegale. Mai è stata fatta alcuna richiesta di allontanamento della popolazione o abbattimento degli insediamenti.
Insediamenti inglesi nelle isole Falkland (Malvinas). Queste isole britanniche sono residui del colonialismo britannico. I territori sono rivendicati dall’Argentina. Gli insediamenti non sono considerati illegali. Neanche il trasferimento degli abitanti inglesi è mai stato considerato illegale. Mai è stata fatta alcuna richiesta di allontanamento della popolazione o abbattimento degli insediamenti.
Insediamenti giordani in Giudea e Samaria (West Bank). La Giordania occupò Giudea e Samaria dal 1948 al 1967. L’occupazione giordana fu considerata illegale. Però gli insediamenti non vennero considerati illegali dalla comunità internazionale. Neanche il trasferimento di abitanti giordani è mai stato considerato illegale. Sia gli insediamenti che la popolazione residente non è mai stata considerata un ostacolo alle eventuali trattative di pace con Israele. Mai è stata fatta alcuna richiesta di allontanamento della popolazione o abbattimento degli insediamenti. Giordania e Israele hanno firmato un accordo di pace nel 1994. Gli abitanti arabi non sono mai stati rimossi.
Numerosi altri casi si sono verificati in Africa, Caucaso e Asia. Ma la Comunità Internazionale nonha mai dichiarato illegale la creazione di insediamenti o il trasferimento di abitanti. Per tutte le ragioni elencate è chiaro che per il diritto internazionale gli “insediamenti” non sono illegali e neppure il trasferimento non coatto della popolazione.
Il caso degli insediamenti ebraici.
Non entreremo qui in merito al fatto che i territori in questione (Giudea e Samaria alias West Bank) non possono neanche essere definiti occupati ne contesi, argomento di cui ci siamo occupati varie volte sulle pagine dell’Informale. Invece, ci concentreremo solo sul fatto del perché, gli insediamenti, non possono essere considerati illegali visto che non esiste una sola fonte del diritto internazionale che lo dimostri, anzi, è dimostrabile esattamente il contrario.
Come nasce allora questa “leggenda nera”? La leggenda nasce da una interpretazione fatta dal giurista americano Herbert Hansell nel 1978, per conto dell’allora presidente Americano Jimmy Carter, in un suo memorandum in merito al comma VI dell’Articolo 49 della IV Convenzione di Ginevra, e solo su questa arbitraria interpretazione si è costruita interamente la tesi della presunta illegalità della presenza ebraica in Giudea, Samaria e Gerusalemme. Non ci sono altre fonti se non questa.
Anche di questo argomento su l’Informale ne abbiamo parlato in modo dettagliato (http://www.linformale.eu/la-iv-convenzione-di-ginevra-e-il-suo-uso-strumentale/). Basterà fornire qui solo alcuni accenni. Prima di tutto cosa dice l’Art. 49 comma 6 della IV Convenzione di Ginevra?
“La Potenza occupante non potrà procedere alla deportazione o al trasferimento di una parte della sua propria popolazione civile nel territorio da essa occupato.”
Come è evidente, non c’è nessun accenno agli insediamenti ma solo al trasferimento o deportazione della propria popolazione. Inoltre, il reale significato di questa espressione è stato fornito da Jean Pictet nel commentario della Croce Rossa Internazionale del 1958 sul terzo Titolo della IV Convenzione di Ginevra (utilizzato in tutto il mondo giuridico sul tema del trattamento dei civili nei territori occupati in tempo di guerra), nel quale si ribadisce in modo inequivocabile che per “deportazione o trasferimento” si intende un’azione coatta sotto la minaccia delle armi come recita del resto il comma I dello stesso articolo. Cosa non applicabile al caso di Israele, oltre che a tutti i casi che abbiamo visto in precedenza. Infatti, questo articolo della IV Convenzione di Ginevra non è mai stato utilizzato in nessun caso al mondo. Oltre a ciò va ricordato che la IV Convenzione di Ginevra si applica sono in caso di belligeranza, cosa non applicabile alla Giudea e Samaria. Tanto è vero che lo stesso Hansell nel suo memorandum lo dichiarava superato nel caso di firma di un trattato di pace, cosa che avvenne nel 1994 con la Giordania. A questo si sono aggiunti anche gli Accordi di Oslo del 1995 firmati con l’Autorità Nazionale Palestinese. In questi accordi gli insediamenti sono citati oltre 80 volte e sempre nei termini della piena legalità. Quindi, per il principio legale del pacta sunt servanda, non si può evocare retroattivamente una presunta illegalità. Cosa che è stata fatta dall’ANP, ma fatto ancora più grave, dalla comunità internazionale con la citata Risoluzione 2334, che peraltro non ha nessun valore legale, che così recita al suo punto 1:
“1. Ribadisce che l’istituzione da parte di Israele di insediamenti nel territorio palestinese occupato dal 1967, compresa Gerusalemme est, non ha validità legale e costituisce una flagrante violazione ai sensi del diritto internazionale ed è un grave ostacolo al raggiungimento della soluzione dei due Stati e di una giusta, duratura e generale pace.”
In conclusione la “leggenda nera” degli insediamenti ebraici nasce con una interpretazione del tutto infondata del comma VI dell’Articolo 49 della IV Convenzione di Ginevra, che non li cita nemmeno, per arrivare alla Risoluzione 2334 del Consiglio di Sicurezza che li definisce in maniera ancora più infondata “un grave ostacolo al raggiungimento della soluzione dei due Stati e di una giusta, duratura e generale pace”. Principio che come abbiamo potuto vedere in precedenza non è mai stato considerato un ostacolo nelle trattative di pace in nessun altro caso al mondo. Per questo motivo chi sostiene che gli “insediamenti ebraici” sono illegali per il diritto internazionale o un “ostacolo alla pace”, lo afferma per mera posizione politica ma senza nessun fondamento legale. Ironia del caso, sono gli stessi Stati che oggi accusano Israele ma che nel corso dei decenni hanno deliberatamente creato insediamenti e trasferito la loro popolazione.