Diritto e geopolitica

Il diritto al ritorno alla luce del diritto internazionale

Una delle leggi più citate, dai detrattori di Israele, e meno realmente studiate è senza dubbio la Legge del ritorno. Questa legge venne approvata dalla Knesset nel 1950 e permette a ogni ebreo che vive al di fuori di Israele di potere immigrare nello Stato degli ebrei in quanto ebreo.

Sulla base di questa legge, Israele viene frequentemente accusato di discriminazione come se l’”ebraicità” fosse una caratteristica discriminante e non ciò che essa è in realtà, una caratteristica nazionale al pari di tutte altre nazionalità presenti nel mondo.

Israele non è l’unico paese che possiede una legge del ritorno. Al pari di Israele si possono citare, tra i casi più noti, la Germania e la Cina. Anche l’Autorità Nazionale Palestinese prevede una legge simile, anche se, in quest’ultimo, caso nessuno ha mai avuto obiezioni di sorta.

Secondo lo studioso francese Paul Fauchille (1858-1926) le prime tracce del riconoscimento del popolo ebraico come nazione, da parte della Gran Bretagna, si possono datare almeno dal 1903, quando il governo britannico offrì – all’organizzazione sionistica già riconosciuta come legale rappresentante del popolo ebraico – il territorio dell’Uganda per farne lo Stato degli ebrei. Questa offerta venne declinata perché l’Uganda non aveva alcun rapporto con la storia ebraica, ma rimane una pietra miliare per il riconoscimento del popolo ebraico come una nazionalità a tutti gli effetti.

Il pieno riconoscimento a livello internazionale lo si ebbe nel 1919 con le trattative di pace di Versailles, quando alla delegazione dell’Organizzazione Sionistica venne riconosciuta piena titolarità a partecipare alle sessioni per  potere discutere del futuro assetto dei territori ex ottomani. Oltre che nelle dichiarazioni di vari governi europei sulla necessità di ricostituire una Stato per gli ebrei: Dichiarazione Balfour nel 1917, dichiarazione del governo francese nel 1918, dichiarazione del governo italiano nel 1918 e di quello americano e giapponese tra il 1918 e il ‘19. Questo processo di riconoscimento internazionale culminò con la Conferenza di Sanremo.

Le tappe, fondamentali reltivamente al diritto internazionale sono: Conferenza di Sanremo (1920), Trattato di Sevres (1920), Mandato di Palestina (1922) e Trattato di Losanna (1923).

Il Mandato per la Palestina

I collegamenti, tra il popolo ebraico e la Palestina, individuati nel Mandato sono presenti: nel preambolo, nell’art. 2, nell’art. 4, nell’art. 6 e nell’art. 7.

Il Mandato per la Palestina, rispetto agli altri mandati di classe A, era dotato di scarsa autonomia (quasi ogni aspetto era delegato alla potenza mandataria). Ciò era dovuto al fatto che la popolazione locale era scarsa e frammentata nei suoi diversi gruppi etnici. La comunità ebraica – unico caso fra tutti i mandati – era intesa come quella già insediata in Palestina (è utile però ricordare che l’Organizzazione Sionistica a Versailles come in ogni altra occasione ha sempre utilizzato il termine Eretz Israel per identificare il territorio assegnato) e quella vivente altrove ma facente parte integrante e “virtuale” della popolazione palestinese in base all’art. 4, seconda disposizione, del Mandato, che si qui si riporta:

  • The Zionist organization, so long as its organization and constitution are in the opinion of the Mandatory appropriate, shall be recognised as such agency. It shall take steps in consultation with His Britannic Majesty’s Government to secure the co-operation of all Jews who are willing to assist in the establishment of the Jewish national home.
  • L’organizzazione sionista, fintanto che la sua organizzazione e costituzione sono considerate adeguate secondo il parere del Mandatario, sarà riconosciuta come tale agenzia. Essa adotterà misure in consultazione con il governo di Sua Maestà britannica per garantire la cooperazione di tutti gli ebrei che sono disposti a collaborare alla creazione della casa nazionale ebraica.

Questa disposizione fa intendere che il mandatario (la Gran Bretagna) è a tutti gli effetti un “amministratore provvisorio” di qualcuno che è “provvisoriamente assente”. Se ne deduce che gli obblighi della Gran Bretagna, in qualità di mandatario, sono rivolti sia verso la popolazione che già abita in Palestina sia verso chi ancora non vi si trova.

E’ altresì da sottolineare che tutti i mandati creati dalla Società delle Nazioni, in base all’art. 22 del suo Statuto, sono stati creati nel contesto generale del principio di autodeterminazione dei popoli o delle nazionalità, e in particolare, il Mandato per la Palestina, con suo il riconoscimento della Dichiarazione Balfour, riconosce de jure al popolo ebraico la “qualifica” di nazionalità come si evince nel preambolo del Mandato e all’art. 95 del trattato di Sevres (ribadito poi nell’art 16 del Trattato di Losanna) e nella Conferenza di Sanremo.

In generale, il diritto all’autodeterminazione dei popoli non fa distinzione geografica tra chi risiede in un luogo o chi vive sparso in diversi Stati (per fare un esempio si può citare il caso dell’Irlanda, la maggioranza del cui popolo, quando divenne indipendente, viveva fuori dall’isola).

Si può inoltre affermare che il Mandato per la Palestina ha due distinti principi da portare a compimento: l’art. 22 dello Statuto della Società delle Nazioni e la Dichiarazione Balfour che sono entrambi incorporati nel Mandato (fanno parte del preambolo) e sono quindi legalmente vincolanti. E se l’espressione “Jewish National Home” fosse solo un’espressione intesa a creare un mero “centro spirituale per gli ebrei” e non uno Stato vero e proprio non avrebbe senso l’art. 2 del Mandato che si riporta integralmente:

  • The Mandatory shall be responsible for placing the country under such political, administrative and economic conditions as will secure the establishment of the Jewish national home, as laid down in the preamble, and the development of self-governing institutions, and also for safeguarding the civil and religious rights of all the inhabitants of Palestine, irrespective of race and religion.
  • Il Mandatario avrà la responsabilità di porre il Paese sotto condizioni politiche, amministrative ed economiche tali da garantire l’istituzione della casa nazionale ebraica, come stabilito nel preambolo, e lo sviluppo di istituzioni di autogoverno, nonché di salvaguardare i diritti civili e religiosi di tutti gli abitanti della Palestina, indipendentemente da razza e religione.

Per la stessa ragione, il legislatore quando decise di inserire, nel preambolo del Mandato, la frase “ricostruire la loro casa nazionale” e non la frase “costruire la loro casa nazionale”, lo fece, intenzionalmente, per rafforzare il concetto di uno Stato vero e proprio in quanto già effettivamente esistito in passato. Di fondamentale importanza è anche la frase relativa – sempre nel preambolo – alla “storica connessione” tra gli ebrei e la Palestina che diviene così appartenente all’intero popolo ebraico. Il Mandato perciò deve essere interpretato come lo “strumento” atto a ricreare le condizioni necessarie a ricostruire lo Stato del popolo ebraico in Palestina.

Se il fine del Mandato non fosse stato quello di creare uno Stato degli ebrei, non sarebbe stato necessario riconoscere l’Agenzia Ebraica (art. 4 disposizione 1) come organizzazione preposta a favorire l’immigrazione ebraica e di conseguenza l’insediamento ebraico (art. 6) e la naturalizzazione degli ebrei (art.7).

L’Agenzia Ebraica, come intesa nel Mandato, aveva la peculiarità di non essere solo connessa alla popolazione ebraica già residente in Palestina ma di essere un organismo riconosciuto internazionalmente (per il tramite dell’art. 4 del Mandato) che si doveva occupare di tutta la popolazione ebraica mondiale in connessione alla creazione dello Stato degli ebrei. Quindi l’art. 4 del Mandato e l’Agenzia Ebraica, così recepiti dal diritto internazionale, sono i precursori del “diritto al ritorno” di tutti gli ebrei nella loro terra che, dal 1948, è diventata Israele. Questo concetto nel Mandato per la Palestina, è bene ribadirlo, era previsto solo per la popolazione ebraica. Tanto è vero che nella parte del Mandato assegnato, esclusivamente, agli arabi con l’art. 25 e il memorandum inglese del 16 settembre 1922, non vi è traccia di tutto questo per la popolazione araba (che non è mai citata).

Infine in base all’art. 7 del Mandato, che si riporta integralmente:

  • The Administration of Palestine shall be responsible for enacting a nationality law. There shall be included in this law provisions framed so as to facilitate the acquisition of Palestinian citizenship by Jews who take up their permanent residence in Palestine.
  • L’Amministrazione della Palestina è responsabile dell’emanazione di una legge sulla nazionalità. Saranno incluse in questa legge disposizioni formulate in modo da facilitare l’acquisizione della cittadinanza palestinese da parte degli ebrei che stabiliscono la loro residenza permanente in Palestina.

Come ben si vede, l’art. 7 del Mandato è l’unico documento, vincolante per il diritto internazionale, utilizzabile per definire lo status di nazionalità degli abitanti della Palestina. In base alla disposizione in esso contenuta […saranno incluse in questa legge disposizioni formulate in modo da facilitare l’acquisizione della cittadinanza palestinese da parte degli ebrei che stabiliscono la loro residenza permanente in Palestina.] si evince che la parte di popolazione ebraica non residente in Palestina è equiparata a quella già residente e che quindi il legislatore ha l’obbligo di formulare delle disposizioni atte a favorirne l’acquisizione della cittadinanza. Una disposizione in tal senso è senza dubbio la legge del ritorno del 1950. In quanto Israele come legittimo successore del Mandato di Palestina (art. 80 dello Statuto ONU), formulando la sua legge del ritorno nel 1950, non ha fatto altro che dare continuità all’art. 7 del Mandato.

Per concludere si può affermare che, per il diritto internazionale, tutti gli ebrei – in quanto tali – che desiderano risiedere in Israele e diventarne cittadini hanno il diritto di farlo in base all’art. 7 del Mandato e soprattutto in base al preambolo per la “storica connessione tra il popolo ebraico con la Palestina” di cui la legge del ritorno ne è solo un ulteriore strumento.

Torna Su